V. LOIODICE, Regola e Statuti delle monache di
Santa Maria degli Angeli di Fiorenza
, Estratto,Tesi di laurea in Diplomatica, Roma Tor Vergata,
2008-2009.
(Trattandosi di testi divulgativi,
sono state omesse le note. Il testo completo è disponibile presso il CISMAF)

 

 

Il problema della Bolla Cum nulla (1452)

 

L'Ordine Carmelitano, come uno degli Ordini Mendicanti (con Francescani, Domenicani, Agostiniani e Servi di Maria),  aveva una Regola di approvazione pontificia.

 

Come Francescani e Domenicani, poteva accogliere, inizialmente, uomini ammessi alla vita comune, che professassero i voti di castità, povertà e obbedienza, definiti frati.

 


Uomini e donne laici, invece, potevano essere accolti
non solo nella forma di confraternite, ma anche come singoli/e attraverso una professione sia laicale (generalmente, rimanendo liberi dal vincolo della povertà) che religiosa, generalmente detta oblazione,  nel contesto di un convento di frati.


In tal caso, l'uomo poteva partecipare alla preghiera
nel capitolo dei frati e trascorrere qualche tempo in convento.
Mentre, se si trattava di donne, per ovvie ragioni,
esse continuavano ad abitare nelle proprie case e si recavano presso la chiesa conventuale per la partecipazione ai Sacramenti e alle varie attività formative  e devozionali, con atti di comune accordo tra un priore carmelitano e una laica, sin dal XIII-XIV secolo.

Sorelle professe

non ancora Comunità

 

Fino al 1452 l'Ordine quindi aveva Sorelle professe, in taluni casi di fatto viventi in comune, ma non disponeva della facoltà di erigere ufficialmente, giuridicamente case religiose di donne con vita comune.


La maggior parte delle Sorelle professe, in 
Italia e Spagna, erano legate a conventi di frati, mentre il generale Soreth unì all'ordine un intero beghinaggio (Geldern) che ebbe storia a sé.

 

Si intuisce come una grande varietà caratterizzava esperienze molteplici, per origine, contesto ed evoluzione, che furono lunghe e variegate.
A seguito della bolla di Nicolò V,
Cum Nulla (7.10.1452), ottenuta con buona certezza dal priore del convento carmelitano di Firenze, padre Bartolomeo Masi Soderini, che era intervenuto a favore delle Mantellate fiorentine, l'Ordine del Carmelo fu autorizzato, per concessione pontificia, oltre ad ammettere ufficialmente le donne alla professione dell'unica Regula Carmeli, ad erigere comunità religiose femminili.

 

A tale documento, si associò, più avanti, anche la bolla Dum attenta (1476) di Sisto IV, che autorizzava espressamente la presenza di laici/laiche carmelitani.Per quanto riguarda la vita delle sorelle, questa dipendeva certo dalla Regola, ma anche dai codici giuridici applicativi, detti spesso "Statuti", pur avendo, per circa un centinaio d'anni, l'attuale funzione riservata alle Costituzioni.

Di essi si conoscono tre tipi principali: due italiani (mantovano e napoletano) e una terza tipologia fiammingo-franco-spagnola.

 

 

 

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